Legge 22 maggio 1971, n. 338 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Piemonte.
Il referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale è indetto quando lo richiedano almeno cinquantamila elettori della Regione
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La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i sedici anni.
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La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se è raggiunta su di essa la
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elettori secondo le norme di cui al Capo II del Titolo IV dello Statuto.
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I Consigli comunali, in numero non inferiore a cinque, oppure uno o più Comuni rappresentanti non meno di venticinquemila elettori e ogni Consiglio
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sottoscritta da almeno ottomila elettori della Regione secondo forme che garantiscano l'autenticità delle firme e la conoscenza dell'oggetto della proposta da
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maggioranza degli elettori, votanti per le elezioni regionali, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni nei quali il referendum è stato indetto; altrimenti
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associazioni e gli organismi in cui si articola la comunità regionale e, quando la materia lo richieda, elettori della Regione, secondo le forme